LEGGE 6 agosto 1984, n. 425

Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  La  determinazione  dei  nuovi  stipendi  di  cui all'articolo 3 e'
effettuata  sulla  base  degli anni di effettivo servizio prestato in
magistratura  fino  al  30  giugno 1983 con le modalita' indicate nei
commi seguenti.
  I  periodi  di servizio e di attivita' professionale, richiesti dai
rispettivi  ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e
di   avvocatura   dello  Stato,  sono  riconosciuti,  in  favore  dei
magistrati  e  degli  avvocati  dello  Stato  nominati  a  seguito di
pubblico  concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati
attribuendo  un  beneficio  del  3  per  cento  per  ciascun anno, da
calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale
carriera di appartenenza.
  Ai  fini  esclusivamente  economici  si  considera  prestato  nella
qualifica  di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo
di   servizio  eventualmente  svolto  nella  posizione  di  dirigente
generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni.
  Per  i  consiglieri  di  Stato  o  della  Corte dei conti di nomina
governativa  che  non  abbiano  ricoperto  la  posizione di dirigente
generale   dello   Stato   o   di   pubbliche   amministrazioni,   la
determinazione  dei  nuovi  stipendi  e' effettuata valutando ai soli
fini  economici,  all'atto  dell'immissione  in  ruolo, un'anzianita'
convenzionale  nella  qualifica di cinque anni, salva la possibilita'
di optare per il trattamento piu' favorevole.
  I  servizi  prestati  dai  magistrati  nelle qualifiche inferiori a
quelle  di  appartenenza  sono valutati attribuendo, per ogni anno di
servizio  o  frazione  superiore  a sei mesi del relativo periodo, un
beneficio  pari  al  3  per  cento  dello  stipendio  iniziale  della
qualifica  inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2
per  cento  dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di
corte  di  appello  o  equiparato, all'1,50 per cento dello stipendio
iniziale  della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato
di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate.
  L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei
precedenti  commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica
rivestita  e  all'ammontare  cosi'  ottenuto si somma l'incremento di
stipendio   conseguente   alla  progressione  economica  relativa  al
servizio prestato nella qualifica stessa. (2)
  L'eventuale  collocazione  del nuovo stipendio tra due classi o tra
una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta
la  corresponsione  di tale stipendio e il collocamento del personale
alla   classe  o  aumento  periodico  immediatamente  inferiore  allo
stipendio   medesimo.  La  differenza  tra  i  due  stipendi,  previa
temporizzazione  ai  fini  economici,  va considerata per l'ulteriore
progressione  economica.  La  temporizzazione  della differenza tra i
suddetti stipendi e' espressa in mesi ed e' pari a ventiquattro volte
la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto
in corso di maturazione.
  Le anzianita' maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio
1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza, sono valutate tenendo
conto  dell'equiparazione  esistente  tra le diverse qualifiche delle
varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000 N. 388)). ((3))
  I  consiglieri  e i vice procuratori generali della Corte dei conti
nonche'  gli  avvocati  dello  Stato  alla  terza classe di stipendio
conseguono, rispettivamente, il trattamento economico della qualifica
superiore   e   la   classe  di  stipendio  superiore  al  compimento
dell'anzianita' di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di
qualifica o classe di stipendio.
  Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello
Stato  e  dei  procuratori  dello Stato si considerano appartenenti a
carriere distinte.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  dal secondo all'undicesimo si
applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in
magistratura  o  in  avvocatura dello Stato successivamente alla data
prevista dal primo comma.
  Fermo  il  disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono
escluse le anzianita' convenzionali di qualsiasi genere in precedenza
riconosciute.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  24  dicembre  1994  n. 537 ha disposto (con l'art. 3) che "
l'art.  4  sesto  comma  si  interpreta nel senso che l'incremento di
stipendio   conseguente   alla  progressione  economica  relativa  al
servizio  prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983,
si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto
dall'articolo  3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n.
425".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 50, comma 4)
che "il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425,
si  intende  abrogato  dalla  data  di  entrata  in vigore del citato
decreto-legge  n.  333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le
decisioni    di    autorita'    giurisdizionali   comunque   adottati
difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata.
In  ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti
sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti."