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LEGGE 6 agosto 1984, n. 425

Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal: 9-8-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel
senso  che  l'indennita'  in  esso  prevista spetta esclusivamente ai
magistrati dell'ordine giudiziario.
  L'articolo  5,  ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il
trattamento  previsto  dall'articolo  2,  lettera  d), della legge 16
dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge
20  dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della
Corte dei conti.
  L'articolo  9,  ultimo  comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si
interpreta  nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della
Corte  dei  conti,  dei  tribunali  amministrativi  regionali e della
giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in
servizio  all'entrata  in  vigore  della legge stessa spetta, per una
sola  volta,  con  effetto  dal  1  gennaio  1979,  indipendentemente
dall'anzianita'   maturata   nelle  singole  qualifiche,  un  aumento
periodico  aggiuntivo  non  riassorbibile, qualunque sia la qualifica
posseduta o la classe di stipendio acquisita.