stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 luglio 1984, n. 407

Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

nascondi
Testo in vigore dal:  1-9-1984

Art. 3



L'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).
I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento: in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.
Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di lire 400, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di lire 1.000 e di lire 1.500.
Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.
L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.
L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.
Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti".