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LEGGE 26 luglio 1984, n. 407

Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

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Testo in vigore dal: 1-9-1984
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e  degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  dicembre   1959,   n.   1229,   e   successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Per  gli  atti  compiuti   fuori   dell'edificio   ove   l'ufficio
giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario,  a  rimborso
di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta  per
il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita, per gli
atti di notificazione, nella seguente misura: 
    a) fino a sei chilometri: lire 1.500; 
    b) fino a dodici chilometri: lire 2.800; 
    c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800; 
    d)  oltre  i  diciotto  chilometri,  per  ogni  percorso  di  sei
chilometri o di frazione  superiore  a  tre  chilometri  di  percorso
successivo, nella misura di cui alla lettera c),  aumentata  di  lire
800. 
    Per gli atti  di  esecuzione,  l'indennita'  e'  dovuta,  per  il
viaggio di andata e per quello di ritorno,  nella  misura  doppia  di
quella prevista dal precedente comma. 
    L'indennita' non e' dovuta  per  la  notificazione  eseguita  per
mezzo del servizio postale. 
    Per il protesto di cambiali e di titoli alle  stesse  equiparati,
si applicano le norme di cui all'articolo 8  della  legge  12  giugno
1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le  norme  di  cui
all'articolo 142 del presente decreto. 
    Annualmente, con decreto del Presidente  della  Repubblica  -  su
proposta formulata dal Ministro di  grazia  e  giustizia,  sentiti  i
rappresentanti   delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro
e con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  -  l'importo  della
indennita' di trasferta potra' essere  variato  tenendo  conto  delle
modificazioni,  accertate  dall'Istituto  centrale   di   statistica,
dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati verificatesi nel triennio precedente".