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LEGGE 12 giugno 1973, n. 349

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2024)
Testo in vigore dal:  1-5-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

(Indennità di accesso)


Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:
a) fino a 3 chilometri, lire 300;
b) fino a 5 chilometri, lire 400;
c) fino a 10 chilometri, lire 700;
d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;
e) fino a 20 chilometri, lire 1.300;
oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di lire 300.(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (17) (18)
((19))

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.
Il Ministro per la grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennità di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979 (in G.U. 18/10/1979, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 2 dicembre 1983 (in G.U. 06/12/1983, n. 334) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 22 dicembre 1987 (in G.U. 28/12/1987, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 18 dicembre 1989 (in G.U. 27/12/1989, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 20 dicembre 1991 (in G.U. 30/12/1991, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 31 dicembre 1993 (in G.U. 10/1/1994, n. 6) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 8 gennaio 1996 (in G.U. 11/1/1996, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 17 marzo 1998, (in G.U. 20/03/1998, n. 66), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 10 febbraio 2004, (in G.U. 24/02/2004, n. 45), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 2 marzo 2006, (in G.U. 24/03/2006, n. 70), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il Decreto 18 marzo 2008, (in G.U. 11/4/2008, n. 86), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (13)

Il Decreto 18 marzo 2010 (in G.U. 4/5/2010, n. 102), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 26 marzo 2012, (in G.U. 20/04/2012, n. 93), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (15)

Il Decreto 19 marzo 2014, (in G.U. 29/03/2014, n. 74), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 8 marzo 2018 (in G.U. 16/04/2018, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 13 maggio 2020 (in G.U. 03/06/2020, n. 140) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (18)

Il Decreto 3 marzo 2022 (in G.U. 18/03/2022, n. 65) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 27 marzo 2024 (in G.U. 11/04/2024, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo sono fissate secondo i seguenti importi:
a) fino a 3 chilometri:
euro 2,08 + 0,22 = 2,30;
b) fino a 5 chilometri:
euro 2,47 + 0,27 = 2,74;
c) fino a 10 chilometri:
euro 4,55 + 0,49 = 5,04;
d) fino a 15 chilometri:
euro 6,42 + 0,69 = 7,11;
e) fino a 20 chilometri:
euro 7,95 + 0,86 = 8,81.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 2,08 + 0,22 = 2,30".