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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 400

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

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Testo in vigore dal:  4-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 75/716 del 24 novembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'art. 11 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è modificato come segue:
"I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 nei comuni appartenenti alle zone A e B devono possedere determinate caratteristiche merceologiche ed il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti, salvo quanto disposto dagli stessi articoli limitatamente ai distillati di petrolio".