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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 400

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

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Testo in vigore dal: 4-7-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Vista  la  direttiva  n.  75/716  del 24 novembre 1975, emanata dal
Consiglio  delle Comunita' europee, concernente il tenore di zolfo di
taluni combustibili liquidi;
  Considerato  che  in  data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1
della  legge  9  febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del
presente  provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del  tesoro,  della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   delle   partecipazioni   statali,   di  grazia  e
giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'art.  11  della  legge 13 luglio 1966, n. 615, e' modificato come
segue:
  "I  combustibili  usati per il funzionamento degli impianti termici
di  cui  al precedente art. 8 nei comuni appartenenti alle zone A e B
devono possedere determinate caratteristiche merceologiche ed il loro
impiego  deve  essere  subordinato  alle condizioni specificate negli
articoli  seguenti,  salvo  quanto  disposto  dagli  stessi  articoli
limitatamente ai distillati di petrolio".