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LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  12-5-1990
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Art. 12

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1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.
2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sarà rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purché venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.
3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco. ((8
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4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.
((8))
5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo una tantum determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.
6. Per il diritto eclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue)).
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 19 aprile 1990, n. 85 ha disposto (con l'art. 5 commi 2 e 3) che " ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto che "ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà garantire la redditività alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta già affidati in concessione".