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LEGGE 20 luglio 1982, n. 464

Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1989)
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Testo in vigore dal:  30-11-1989
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Art. 3


Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati sullo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio nonché sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, a norma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, gli enti organizzatori delle manifestazioni stesse sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro un mese dalla chiusura di ciascuna manifestazione, oltre ad importi pari al trattamento di missione eventualmente dovuto in base alle norme vigenti in materia, i seguenti importi:
per ciascuna prestazione resa dal personale delle carriere dirigenziale e direttiva: lire 20.000;
per ciascuna prestazione resa dal personale delle altre carriere: lire 15.000.
Se le prestazioni superano le tre ore, gli importi sono raddoppiati.
Se le prestazioni sono rese in giornate festive, gli importi sono aumentati del 30 per cento.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 ottobre 1997, n. 372, ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che " Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.