LEGGE 18 novembre 1981, n. 659

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2019)
Testo in vigore dal: 31-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
  I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2  maggio  1974,  n.
195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma
o modo  erogati,  anche  indirettamente,  ai  membri  del  Parlamento
nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai  consiglieri
regionali,  provinciali  e  comunali,  ai  candidati  alle   predette
cariche, ai raggruppamenti interni dei  partiti  politici  nonche'  a
coloro che rivestono  cariche  di  presidenza,  di  segreteria  e  di
direzione politica e amministrativa a livello  nazionale,  regionale,
provinciale e comunale nei partiti politici. 
  Nel  caso  di  contributi  erogati  a  favore  di  partiti  o  loro
articolazioni politico-organizzative  e  di  gruppi  parlamentari  in
violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei  divieti
previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo
del contributo statale di cui all'articolo 3 della  stessa  legge  e'
decurtato in misura  pari  al  doppio  delle  somme  illegittimamente
percepite. 
  Nel caso di erogazione di finanziamenti o  contributi  ai  soggetti
indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974,  n.  195,  e  nel
primo comma del presente  articolo,  per  un  importo  che  nell'anno
superi euro ((tremila)), sotto qualsiasi forma, compresa la  messa  a
disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto  che
li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo
un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera  dei
deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con  avviso  di
ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi,  per  quanto
riguarda la campagna elettorale, possono anche  essere  dichiarati  a
mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui  al
presente  comma  non  si  applicano   per   tutti   i   finanziamenti
direttamente concessi da istituti di credito o da  aziende  bancarie,
alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.(4)(7)(8) 
  Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti  di  provenienza  estera
l'obbligo della dichiarazione e' posto a carico del solo soggetto che
li percepisce. 
  L'obbligo di cui al terzo e  quarto  comma  deve  essere  adempiuto
entro tre mesi dalla percezione del contributo o  finanziamento.  Nel
caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che
soltanto nella loro  somma  annuale  superino  l'ammontare  predetto,
l'obbligo deve essere adempiuto entro  il  mese  di  marzo  dell'anno
successivo. 
  Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e  quinto
comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero e' punito  con
la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la  pena
accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici  prevista
dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. 
  L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' abrogato. (1) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 novembre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                              SPADOLINI - ANDREATTA - 
                                                    LA MALFA - DARIDA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 27 gennaio 1982, n.  22  ha  disposto  (con  l'art.  2)  che:
"L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659,  come  modificato
dall'articolo 1  della  presente  legge,  ha  efficacia,  per  quanto
attiene alle prescrizioni relative ai bilanci  finanziari  consuntivi
dei partiti, a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1982.  Per  i
bilanci finanziari consuntivi dei  partiti  relativi  all'anno  1981,
continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2 
maggio 1974, n. 195." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto 1 marzo 1994, (in G.U. 7/3/1994,  n.  54),  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "La  somma  di  L.  5.000.000,  indicata
all'art. 4, terzo comma,  della  legge  18  novembre  1981,  n.  659,
rivalutata all'anno 1993, sulla base degli indici  ISTAT  dei  prezzi
all'ingrosso, e' aggiornata in L. 10.175.000". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Decreto 26 febbraio  1998,  (in  G.U.  09/03/1998,  n.  56),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma indicata  all'art.  4,
terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659,  e'  ulteriormente
rivalutata all'anno 1997, sulla base degli indici  ISTAT  dei  prezzi
praticati dai grossisti, da L. 11.653.427,500 a L. 12.104.415,144". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Decreto 23 febbraio  2001,  (in  G.U.  14/03/2001,  n.  61),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma indicata  all'art.  4,
terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659,  e'  ulteriormente
rivalutata all'anno 2000, sulla base degli indici  ISTAT  dei  prezzi
alla produzione dei prodotti industriali, da L. 12.104.415,144  a  L.
12.806.471,222".