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LEGGE 18 novembre 1981, n. 659

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2019)
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Testo in vigore dal:  9-12-1981 al: 2-9-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.
Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.
Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.