LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 13-7-1980
                              ART. 155.
             (Scrutini di promozione e concorsi interni)

  Sono  fatti  salvi  gli  scrutini  di cui agli articoli 38 e 39 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e
all'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974,  n. 420, per le promozioni decorrenti con effetto dal 1 gennaio
1980 per posti disponibili alla data del 31 dicembre 1979.
  Sono  fatti  salvi altresi' gli scrutini di cui al precedente primo
comma per posti disponibili fino all'entrata in vigore della presente
legge.
  Al  personale  promosso  in  applicazione  dei  precedenti commi si
applicano  le  disposizioni  contenute  rispettivamente  nel  sesto e
settimo  comma del precedente articolo 4 e nel settimo e ottavo comma
del precedente articolo 51.
  I  concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21
e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077, sono portati a termine se gia' indetti entro la data di entrata
in vigore della presente legge.
  La   promozione   alla   qualifica  di  direttore  di  divisione  o
equiparata,   dei  ruoli  ad  esaurimento,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972, n. 748, e' conferita
anche  in  soprannumero  agli  impiegati delle carriere direttive che
hanno  conseguito  la  qualifica di direttore aggiunto di divisione o
equiparata  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la
qualifica di direttore di sezione o equiparata.