LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 44. 
 
  ((Fermo   restando   quanto   disposto   dall'articolo   66   della
Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita'  e
di compatibilita', stabilite dalla presente legge in  relazione  alla
carica di membro del  Parlamento  europeo  spettante  all'Italia,  si
applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
150.)) ((12)) 
  L'azione si  propone  da  parte  di  qualsiasi  cittadino  elettore
((...)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE  2011,  N.  150)).
((12)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12)) 
    


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  AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."