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LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal:  6-10-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 44

((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((12))

L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore
((...))
.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((12))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
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((12))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
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((12))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
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((12))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
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((12))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
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((12))




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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."