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LEGGE 5 dicembre 1978, n. 787

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1979)
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Testo in vigore dal:  29-12-1978

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Previa autorizzazione della Banca d'Italia e anche in deroga a norme di legge e di statuto, gli istituti di credito a medio e a lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito possono partecipare con sottoscrizioni di azioni e associarsi in partecipazione a società consortili per azioni, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni da essa, aventi durata non superiore a cinque anni ed aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti. Tali piani debbono contenere, oltre agli altri necessari elementi, indicazioni analitiche sui criteri di valutazione del patrimonio netto delle imprese industriali, sui tempi entro i quali le imprese possono ritornare in utile e sul complesso delle azioni, compreso l'eventuale ricorso alle misure di cui all'articolo 5, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo del risanamento. La Banca d'Italia dà le autorizzazioni in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Lo statuto delle società consortili di cui al comma precedente deve indicare che la società è stata costituita per i fini della presente legge.
Se la società consortile di cui al primo comma è stata costituita con durata inferiore a cinque anni può essere prorogata fino a cinque anni dalla costituzione.
Alla scadenza dei cinque anni dalla costituzione la società è sciolta di diritto e ogni maggiore durata e proroga sono nulle.
Non sono applicabili alle società consortili di cui al primo comma le disposizioni degli articoli dal 2602 al 2620 del codice civile.
Ciascun istituto o azienda di credito non può partecipare in una società consortile in misura superiore rispettivamente al cinquanta e al venti per cento del capitale di essa. Alle società consortili possono partecipare fino ad un massimo del quaranta per cento del capitale e associarsi in partecipazione enti e società diversi dagli istituti e dalle aziende di credito.
Ferma restando la facoltà della Banca d'Italia di disciplinare il rapporto tra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e in titoli azionari di cui all'articolo 35, secondo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, ciascun istituto o azienda di credito non può partecipare o associarsi in partecipazione a società consortili per un ammontare complessivo superiore a quello del proprio patrimonio netto, dedotti gli investimenti in immobili e in altre azioni.
La Banca d'Italia vigila sull'attività delle società consortili.
Presso la Banca d'Italia è istituito un albo al quale le società consortili devono essere iscritte prima di iniziare la loro attività e dal quale dovranno risultare tutti gli elementi relativi a ciascuna società. Ai fini della vigilanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma relativo alle attività delle società consortili e in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione o di gravi violazioni di norme legislative o statutarie, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere disposti i provvedimenti di cui ai capi II e III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.