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LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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  • MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE
    SUPPLENZE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E
    SUPPLENTE.

    Capo I
    MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE
    SUPPLENZE
  • 1
  • orig.
  • 2
  • orig.
  • 3
  • 4
  • REVISIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL
    PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA.
  • 5
  • IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA,
    ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA.

    Capo I
    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE STATALI
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • orig.
  • DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI
  • 10
  • 11
  • 12
  • NORME RELATIVE AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED
    ARTISTICA
  • 13
  • agg.1
  • orig.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • orig.
  • IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE NON DOCENTE
  • 18
  • RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE
    NON DOCENTE.
  • 19
  • NORME VARIE E TRANSITORIE

    Capo I
    NORME CONCERNENTI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE
  • 20
  • 21
  • 22
  • ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI CON FUNZIONI VICARIE
  • 23
  • 24
  • NORME RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • RELAZIONE AL PARLAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA
  • 34
  • 35
Testo in vigore dal:  5-9-1978

Art. 3

(Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche)

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale docente ai sensi del precedente articolo 2.
La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.
Le graduatorie di cui al precedente primo comma sono compilate, in prima applicazione, per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1979-80. Per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1978-79, continuano ad essere valide le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1977-78.
Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime.
I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.
È abrogato il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282.
Le attribuzioni affidate alla commissione per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.
Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.
Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale non docente. Due dei rappresentanti del personale non docente debbono essere, ove possibile, incaricati.
Il preside o direttore didattico e l'impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale non docente proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale non docente, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.
Con il ricorso di cui al precedente ottavo comma i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.
Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.
La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.