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LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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  • MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE
    SUPPLENZE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E
    SUPPLENTE.

    Capo I
    MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE
    SUPPLENZE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • REVISIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL
    PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA.
  • 5
  • IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA,
    ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA.

    Capo I
    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE STATALI
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI
  • 10
  • 11
  • 12
  • NORME RELATIVE AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED
    ARTISTICA
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE NON DOCENTE
  • 18
  • RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE
    NON DOCENTE.
  • 19
  • NORME VARIE E TRANSITORIE

    Capo I
    NORME CONCERNENTI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE
  • 20
  • 21
  • 22
  • ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI CON FUNZIONI VICARIE
  • 23
  • 24
  • NORME RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • RELAZIONE AL PARLAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA
  • 34
  • 35
Testo in vigore dal:  5-9-1978 al: 5-6-1982
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Incarichi annuali)


Negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, alla copertura delle cattedre, delle cattedre orario e di tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico annuale.
Analogamente, si provvede con personale docente non di ruolo assunto con incarico annuale per la copertura di tutti i posti disponibili nelle scuole elementari e nelle scuole materne statali, ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo.
I posti disponibili nei ruoli organici del personale non docente di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono coperti in attesa di assegnazione di personale di ruolo mediante incarichi annuali da conferire secondo le modalità previste nello stesso articolo 12.
Non possono essere conferiti incarichi annuali su cattedre o posti che si rendano disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Sono abrogati l'articolo 1, comma primo, della legge 13 giugno 1969, n. 282; l'articolo 6, comma primo, secondo e ottavo della legge 24 settembre 1971, n. 820;
l'articolo unico, comma secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 318 e l'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571.