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LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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  • MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE
    SUPPLENZE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E
    SUPPLENTE.

    Capo I
    MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE
    SUPPLENZE
  • 1
  • orig.
  • 2
  • orig.
  • 3
  • 4
  • REVISIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL
    PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA.
  • 5
  • IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA,
    ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA.

    Capo I
    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE STATALI
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • orig.
  • DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI
  • 10
  • 11
  • 12
  • NORME RELATIVE AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED
    ARTISTICA
  • 13
  • agg.1
  • orig.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • orig.
  • IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE NON DOCENTE
  • 18
  • RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE
    NON DOCENTE.
  • 19
  • NORME VARIE E TRANSITORIE

    Capo I
    NORME CONCERNENTI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE
  • 20
  • 21
  • 22
  • ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI CON FUNZIONI VICARIE
  • 23
  • 24
  • NORME RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • RELAZIONE AL PARLAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA
  • 34
  • 35
Testo in vigore dal: 6-6-1982
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1982, N. 270)).