LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche' nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
  • Articoli
  • MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE
    SUPPLENZE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E
    SUPPLENTE.

    Capo I
    MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE
    SUPPLENZE
  • 1
  • orig.
  • 2
  • orig.
  • 3
  • 4
  • REVISIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL
    PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA.
  • 5
  • IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA,
    ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA.

    Capo I
    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE STATALI
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • orig.
  • DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI
  • 10
  • 11
  • 12
  • NORME RELATIVE AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED
    ARTISTICA
  • 13
  • agg.1
  • orig.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • orig.
  • IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE NON DOCENTE
  • 18
  • RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE
    NON DOCENTE.
  • 19
  • NORME VARIE E TRANSITORIE

    Capo I
    NORME CONCERNENTI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE
  • 20
  • 21
  • 22
  • ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI CON FUNZIONI VICARIE
  • 23
  • 24
  • NORME RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • RELAZIONE AL PARLAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA
  • 34
  • 35
Testo in vigore dal: 8-11-1989
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
(Conferimento  degli incarichi e delle supplenze al personale docente
     delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche)

  Le  graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi
e   delle  supplenze  al  personale  docente  delle  scuole  materne,
elementari,  secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad
anni  alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale
non docente ai sensi del successivo articolo 3.
  La  compilazione  delle  predette  graduatorie  e'  effettuata alla
scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.
  Le   graduatorie   compilate   per   l'anno   scolastico  1978-1979
costituiscono  la  prima  applicazione  per il conferimento dei nuovi
incarichi ai sensi del precedente primo comma.
  Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli
incarichi  e  delle  supplenze si provvede secondo le modalita' e nei
termini  che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione
con  apposita  ordinanza  da  emanarsi  sentiti  i rappresentanti dei
sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti
delle  scuole  materne,  elementari,  secondarie  ed artistiche e che
siano da ritenersi i piu' rappresentativi delle categorie medesime. I
titoli  valutabili  ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto
del   Ministro   della  pubblica  istruzione,  sentito  il  consiglio
nazionale  della  pubblica  istruzione,  con specifico riferimento al
titolo   di   studio   e,   ove  prescritto,  di  abilitazione  e  di
specializzazione  e  al  servizio  prestato,  attinenti  al  tipo  di
insegnamento  per  il  quale si chiede l'inclusione nella graduatoria
provinciale.
  L'articolo  3  della  legge  13 giugno 1969, n. 282, e l'articolo 7
della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono abrogati. Le attribuzioni
delle  commissioni  per  gli  incarichi sono devolute al provveditore
agli studi.
  Entro  cinque  giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie,   ciascun   interessato   puo'   presentare  ricorso  in
opposizione  al  provveditore  agli  studi  per motivi attinenti alla
posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.
  Le  graduatorie  definitive  sono pubblicate nell'albo dell'ufficio
scolastico  provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di
per se' impugnabili.
  Avverso  i  provvedimenti  adottati  sulla  base  delle graduatorie
definitive  per  il  conferimento  dei  nuovi  incarichi nelle scuole
materne  ed  elementari  e'  ammesso  ricorso  da  parte  dei singoli
interessati,  entro  il  termine  di quindici giorni dalla data della
pubblicazione   dei   provvedimenti   stessi   all'albo  dell'ufficio
scolastico  provinciale, ad una commissione composta dal provveditore
agli  studi  o  da  un  funzionario della carriera direttiva di detto
ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico,
da  un  funzionario  della carriera direttiva dell'ufficio scolastico
provinciale  o,  in  mancanza,  da  un  impiegato  della  carriera di
concetto del medesimo ufficio, da due insegnanti della scuola materna
e  da  due  insegnanti  elementari. Una delle insegnanti della scuola
materna  ed  uno  degli  insegnanti  elementari  debbono  essere, ove
possibile, incaricati.
  Il direttore didattico ed il funzionario della carriera direttiva o
impiegato  della  carriera di concetto sono nominati dal provveditore
agli  studi,  il  quale  nomina  altresi'  gli altri componenti della
commissione   fra   gli   insegnanti   proposti   dai  rappresentanti
provinciali  dei  sindacati  di cui al precedente quarto comma. Nello
stesso  modo  vengono  nominati  inoltre  un  direttore didattico, un
funzionario  della  carriera direttiva od impiegato della carriera di
concetto,  una  insegnante  della  scuola  materna  ed  un insegnante
elementare,  per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in
carica un anno.
  Avverso  i  provvedimenti  adottati  sulla  base  delle graduatorie
definitive  per  il  conferimento  dei  nuovi  incarichi nelle scuole
secondarie  ed  artistiche  e'  ammesso  ricorso da parte dei singoli
interessati,  entro  il  termine  di quindici giorni dalla data della
pubblicazione   dei   provvedimenti   stessi   all'albo  dell'ufficio
scolastico provinciale, alla commissione di cui all'articolo 11 della
legge  13  giugno  1969,  n.  282.  Il  provveditore  agli studi puo'
delegare  a  presiederla  un  funzionario  della  carriera  direttiva
dell'ufficio  scolastico provinciale. La commissione rimane in carica
un anno.
  Con  il  ricorso  di  cui  ai  precedenti  commi ottavo e decimo, i
singoli  interessati  non  possono  proporre  motivi  attinenti  alla
legittimita' delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti
  in   sede   di   ricorso  in  opposizione  avverso  le  graduatorie
  provvisorie.
Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica
l'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971,  n.  1199.  Il  termine  di  cui  al secondo comma del medesimo
articolo 4 e' ridotto a dieci giorni.
  Le  commissioni  decidono,  in  via definitiva, entro trenta giorni
dalla data della presentazione dei ricorsi.
  Scaduto  infruttuosamente  tale  termine,  i  ricorsi  si intendono
respinti.((4))
--------------
AGGIORNAMNTO (4)
  Il D.L. 6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni dalla
L.  27  dicembre 1989, n. 417 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
le  graduatorie  di  cui  al presente articolo", da compilare dopo la
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, hanno carattere
permanente."