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LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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  • MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE
    SUPPLENZE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E
    SUPPLENTE.

    Capo I
    MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE
    SUPPLENZE
  • 1
  • orig.
  • 2
  • orig.
  • 3
  • 4
  • REVISIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL
    PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA.
  • 5
  • IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA,
    ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA.

    Capo I
    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE STATALI
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • orig.
  • DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI
  • 10
  • 11
  • 12
  • NORME RELATIVE AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED
    ARTISTICA
  • 13
  • agg.1
  • orig.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • orig.
  • IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE NON DOCENTE
  • 18
  • RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE
    NON DOCENTE.
  • 19
  • NORME VARIE E TRANSITORIE

    Capo I
    NORME CONCERNENTI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE
  • 20
  • 21
  • 22
  • ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI CON FUNZIONI VICARIE
  • 23
  • 24
  • NORME RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • RELAZIONE AL PARLAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA
  • 34
  • 35
Testo in vigore dal:  8-11-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche)


Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale non docente ai sensi del successivo articolo 3.
La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.
Le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1978-1979 costituiscono la prima applicazione per il conferimento dei nuovi incarichi ai sensi del precedente primo comma.
Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.
L'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e l'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono abrogati. Le attribuzioni delle commissioni per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.
Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.
Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale o, in mancanza, da un impiegato della carriera di concetto del medesimo ufficio, da due insegnanti della scuola materna e da due insegnanti elementari. Una delle insegnanti della scuola materna ed uno degli insegnanti elementari debbono essere, ove possibile, incaricati.
Il direttore didattico ed il funzionario della carriera direttiva o impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un funzionario della carriera direttiva od impiegato della carriera di concetto, una insegnante della scuola materna ed un insegnante elementare, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.
Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole secondarie ed artistiche è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alla commissione di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Il provveditore agli studi può delegare a presiederla un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale. La commissione rimane in carica un anno.
Con il ricorso di cui ai precedenti commi ottavo e decimo, i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.
Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.
Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi.
Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.
((4))

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AGGIORNAMNTO (4)
Il D.L. 6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le graduatorie di cui al presente articolo", da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente."