LEGGE 13 maggio 1978, n. 180

Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1978.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                       Tutela giurisdizionale 
 
  ((Chi  e'  sottoposto  a  trattamento  sanitario  obbligatorio,   e
chiunque  vi  abbia  interesse,  puo'  proporre  ricorso  contro   il
provvedimento convalidato dal giudice tutelare.))((1)) 
  ((. . .)) il sindaco  puo'  proporre  analogo  ricorso  avverso  la
mancata  convalida  del  provvedimento  che  dispone  il  trattamento
sanitario obbligatorio. ((1)) 
  ((Alle controversie  previste  dal  presente  articolo  si  applica
l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150.))
((1)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1)) 
    


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  AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."