DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
 
 
Dell'opposizione   alla   convalida   del    trattamento    sanitario
                            obbligatorio 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge  13  maggio
1978, n. 180, sono regolate dal rito semplificato di cognizione,  ove
non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 
  2. E' competente il  tribunale  in  composizione  collegiale  e  al
giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo  5,
comma secondo, della legge  13  maggio  1978,  n.  180,  deve  essere
proposto, a pena  di  inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui  all'articolo  3,  secondo  comma,  della
medesima legge. 
  4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
personalmente e farsi rappresentare  da  persona  munita  di  mandato
scritto in calce al ricorso o  in  atto  separato.  Il  ricorso  puo'
essere presentato a mezzo del servizio postale. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il  presidente  del
tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il  trattamento
sanitario  obbligatorio  e  sentito  il  pubblico   ministero,   puo'
sospendere  il  trattamento  medesimo  anche  prima  che  sia  tenuta
l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione
il presidente provvede entro dieci giorni. 
  6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre  l'assunzione
di prove d'ufficio. 
  7.  Il  procedimento  e'  esente  dal  contributo  unificato  e  la
decisione non e' soggetta a registrazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".