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LEGGE 13 maggio 1978, n. 180

Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1978.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal: 17-5-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
     Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

  Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
  Nei  casi  di  cui  alla  presente  legge e in quelli espressamente
previsti  da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorita'
sanitaria   accertamenti   e  trattamenti  sanitari  obbligatori  nel
rispetto della dignita' della persona e dei diritti civili e politici
garantiti  dalla  Costituzione,  compreso  per  quanto  possibile  il
diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
  Gli  accertamenti  e  i  trattamenti  sanitari obbligatori a carico
dello  Stato  e  di  enti  o  istituzioni  pubbliche sono attuati dai
presidi  sanitari  pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza,
nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
  Nel   corso  del  trattamento  sanitario  obbligatorio  chi  vi  e'
sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
  Gli  accertamenti  e  i  trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti  commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare  il  consenso  e  la  partecipazione da parte di chi vi e'
obbligato.
  Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti
con  provvedimento  del  sindaco,  nella  sua  qualita'  di autorita'
sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.