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LEGGE 13 maggio 1978, n. 180

Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1978.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal:  6-10-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Tutela giurisdizionale
((Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.))
((1))
((. . .))
il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
((1))
((Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((1))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((1))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((1))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
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((1))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
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((1))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
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((1))




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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."