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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 968

Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1992)
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Testo in vigore dal:  11-3-1992
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Art. 35

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 ))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 febbraio 1992, n.157, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province."