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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 968

Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1992)
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Testo in vigore dal:  19-1-1978 al: 10-3-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fauna selvatica


La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.