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LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonchè disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1987)
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  • DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL
    SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SNELLIMENTO DI PROCEDURE.

    Capo I
    DECENTRAMENTO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • PROCEDURE
  • 6
  • 7
  • 8
  • agg.1
  • orig.
  • IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL
    PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ, DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
    UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANO.

    Capo I
    IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • NORME PARTICOLARI AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN
    SOPRANNUMERO E DELLE IMMISSIONI IN RUOLO.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI
  • 16
  • 17
  • NORME FINALI E TRANSITORIE

    Capo I
    NORME FINALI
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Testo in vigore dal:  23-11-1977

Art. 24

Assistenti universitari di ruolo


La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione.
Gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché - all'atto della loro nomina - i vincitori dei concorsi su posti convenzionati già esistenti alla data del 1 ottobre 1977 banditi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito. I relativi posti convenzionati sono soppressi. È abrogato l'articolo 13-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.