LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 12-6-1977
                              Art. 27.

  L'amministrazione  centrale  e  gli  altri  enti responsabili della
attuazione   dei  progetti  socialmente  utili  di  cui  all'articolo
precedente  possono  stipulare convenzioni con cooperative di giovani
iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4.
  La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e
che  puo'  riguardare  anche  l'assolvimento  di  servizi socialmente
utili, comporta:
    a)  la  cancellazione  dei  giovani  soci della cooperativa dalle
liste speciali;
    b)  l'attribuzione  per ciascun socio di un contributo mensile di
L. 50.000 per la durata di mesi 12;
    c)   l'acquisizione   del   diritto  del  socio  alla  formazione
professionale   da   conseguire   mediante   la  frequenza  ai  corsi
organizzati  dalla  regione  o dagli stessi enti pubblici in rapporto
alla natura del servizio prestato;
    d) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per cio'
che  concerne  le  modalita'  e  la  durata della prestazione e delle
attivita' formative;
    e)  la determinazione da parte della pubblica amministrazione del
numero   dei  soci  occorrenti  per  la  realizzazione  del  progetto
appositamente approvato dagli organi competenti.
  Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative
in  possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.