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LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
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Testo in vigore dal:  12-6-1977

Art. 27


L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4.
La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e che può riguardare anche l'assolvimento di servizi socialmente utili, comporta:
a) la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali;
b) l'attribuzione per ciascun socio di un contributo mensile di L. 50.000 per la durata di mesi 12;
c) l'acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi organizzati dalla regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato;
d) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per ciò che concerne le modalità e la durata della prestazione e delle attività formative;
e) la determinazione da parte della pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti.
Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.