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LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
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Testo in vigore dal: 12-7-1978
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Allo scopo di: 
    1) incentivare l'impiego straordinario di  giovani  in  attivita'
agricole, artigiane, commerciali, industriali e di  servizio,  svolte
da imprese individuali o associate, cooperative e  loro  consorzi  ed
enti pubblici economici; 
    2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per  opere
e servizi socialmente utili con particolare  riferimento  al  settore
agricolo  e  programmi  di  servizi  ed   opere   predisposti   dalle
amministrazioni centrali; 
    3) incoraggiare l'accesso dei  giovani  alla  coltivazione  della
terra; 
  ((4) promuovere la costituzione  di  cooperative  di  produzione  e
lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.)) 
  ((5)) ) realizzare piani di  formazione  professionale  finalizzati
alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi
tre anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi  da
erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.