LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16.

  ((1.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con
proprio  decreto,  su  proposta  delle  associazioni  di  categoria a
carattere  nazionale,  sentito  il  Consiglio  superiore della marina
mercantile,  le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei
compensi  dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni,
nonche'  la  percentuale  di  tali  compensi che ciascun imprenditore
individuale  o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente
legge  deve  versare  al  Fondo  agenti  marittimi ed aerei sul conto
intestato  all'imprenditore  stesso  o ai legali rappresentanti delle
societa'  nonche' ai loro instintori qualora questi ultimi non godano
di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si
provvede alla revisione periodica delle tariffe)).