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LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal: 7-5-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' sottoposto alle norme della presente legge chiunque  svolge  nel
territorio  dello  Stato  italiano   attivita'   di   raccomandatario
marittimo. 
  Per l'esercizio delle attivita'  di  raccomandazione  marittima  e'
richiesta l'iscrizione  nell'elenco  dei  raccomandatari  di  cui  al
successivo articolo 6. 
  In tale elenco devono essere  iscritti  i  titolari  delle  imprese
individuali e gli amministratori delle societa' che hanno per oggetto
della  loro  attivita'  la  raccomandazione  di  navi,  nonche'   gli
institori di dette imprese o societa'. 
  Le imprese a prevalente capitale  statale  che  gestiscono  servizi
marittimi possono svolgere attivita' di raccomandazione per conto  di
altri vettori ad esse collegati da specifici accordi,  approvati  dal
Ministro per la  marina  mercantile,  con  l'osservanza  delle  norme
previste dai successivi articoli 3 e 4, nonche' delle tariffe di  cui
all'articolo 16 della presente legge.