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LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  7-5-1977

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo.
Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.
In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese o società.
Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro per la marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonché delle tariffe di cui all'articolo 16 della presente legge.