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LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  10-3-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale ))
((
1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.
2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'- esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria))