LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
Testo in vigore dal: 5-2-1976
al: 9-3-1992
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
          Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

  Il  titolo  di  dottore  agronomo e quello di dottore forestale, al
fine  dell'esercizio delle attivita' di cui al successivo articolo 2,
spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio
della  professione,  con  tutte le relative specializzazioni, e siano
iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.