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LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal: 10-3-1992
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
         ((Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

  1.  I  titoli  di  dottore agronomo e di dottore forestale, al fine
dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  all'articolo 2, spettano a
coloro  che  abbiano  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio della
professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.
  2.  Possono  accedere  all'esame  di stato per l'abilitazione all'-
esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria)).