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LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 30

Contenuto dell'albo e suoi effetti


L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza
((o il domicilio professionale,))
e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.