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LEGGE 31 luglio 1975, n. 364

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1976)
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Testo in vigore dal:  15-8-1975

Art. 7



A decorrere dal 10 marzo 1975 e fino al 30 giugno 1977, le quote di aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722, e successive modificazioni ed integrazioni, competono al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per i figli a carico che non abbiano compiuto il 21° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui alla legge 11 febbraio 1963, n. 79.
Con decorrenza dal 1 luglio 1977, le quote sono dovute per i figli a carico che non abbiano superato il 18° anno di età, salvo quanto già previsto per i maggiorenni inabili e quanto disposto col successivo comma.
Le quote sono corrisposte fino al 21° anno di età qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino la università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Le quote sono corrisposte inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.