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LEGGE 31 luglio 1975, n. 364

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1976)
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Testo in vigore dal: 15-8-1975
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e
2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,  le
variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile
spettante al  personale  statale  in  attivita'  di  servizio  ed  in
quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per
il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1  luglio  di  ogni  anno,
sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del  costo
della  vita  accertati  dall'Istituto  centrale  di  statistica,  con
riferimento al trimestre agosto-ottobre  1974  considerato  uguale  a
100, e valutati ai fini dell'indennita' di  contingenza  del  settore
dell'industria  e   commercio   per   i   due   trimestri   compresi,
rispettivamente, nei precedenti  periodi  1  maggio-31  ottobre  e  1
novembre-30 aprile. 
  Il  nuovo  sistema  di  determinazione  dei  punti  di   variazione
dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa
speciale, si applica a decorrere  dal  semestre  1  novembre  1974-30
aprile 1975. 
  Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione,  riferita
ai semestri  sottoelencati,  l'indennita'  integrativa  speciale  e',
rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale  in  attivita'
di servizio dell'importo lordo a fianco indicato,  rapportato  all'80
per cento per il personale in quiescenza: 
    semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975, L. 1.008; 
    semestre 1 maggio-31 ottobre 1975, L. 1.008; 
    semestre 1 novembre 1975-30 aprile 1976, L. 1.260; 
    semestre 1 maggio-31 ottobre 1976, L. 1.512; 
    semestre 1 novembre 1976-30 aprile 1977, L. 1.764; 
    semestre 1 maggio-31 ottobre 1977, L. 2.016; 
    semestre 1 novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, L.
2.389.