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LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2024)
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Testo in vigore dal:  10-11-2018
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Art. 69-bis

(Procedimento in materia di liberazione anticipata).
1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. (71)
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123))
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AGGIORNAMENTO (71)

La L. 26 novembre 2010, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni".