LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 10-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 69-bis 
        (Procedimento in materia di liberazione anticipata). 
 
  1. Sull'istanza di concessione  della  liberazione  anticipata,  il
magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera
di consiglio senza la presenza  delle  parti,  che  e'  comunicata  o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo  127  del
codice di procedura penale. 
  2. Il magistrato di  sorveglianza  decide  non  prima  di  quindici
giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero  e  anche  in
assenza di esso. (71) 
  3.  Avverso  l'ordinanza  di  cui  al   comma   1   il   difensore,
l'interessato e il pubblico ministero  possono,  entro  dieci  giorni
dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di
sorveglianza competente per territorio. 
  4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi  dell'articolo  678
del codice di procedura penale.  Si  applicano  le  disposizioni  del
quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123)). 
 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  La L. 26 novembre 2010, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma  5)
che "Il magistrato di sorveglianza provvede  ai  sensi  dell'articolo
69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine  di  cui  al
comma 2 del predetto articolo e' ridotto a cinque giorni".