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LEGGE 7 giugno 1975, n. 259

Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1977)
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Testo in vigore dal:  3-5-1977
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Art. 2


A decorrere dal 1 gennaio 1973 o dalla relativa posteriore data di assunzione, a tutto il personale non insegnante statale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, escluso, per questi ultimi, il personale scientifico delle carriere direttive, l'assegno ad personam di cui all'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compete nella misura unitaria di L. 360.000 annue. Resta tuttavia salvo l'eventuale maggiore importo del trattamento accessorio in godimento, alla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, a seguito di apposita delibera adottata dall'Università anteriormente a tale data, detratti l'ammontare dell'assegno pensionabile e quello dell'assegno ad personam di cui al presente articolo.
L'assegno ad personam previsto dal comma precedente sarà riassorbito con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe successivi all'entrata in vigore della presente legge esclusi i miglioramenti relativi all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia, e si perde in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale è stato attribuito.
L'assegno di cui ai precedenti commi non compete dal 1 marzo 1974 al personale di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, salvo il caso che l'assegno percepito ai sensi della legge stessa sia di misura inferiore; in tal caso va corrisposta la differenza.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 aprile 1977, n.121 ha disposto (con l'articolo unico) che "Al personale di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sarà assoggettata unicamente alle ritenute erariali. L'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2."