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LEGGE 7 giugno 1975, n. 259

Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1977)
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Testo in vigore dal:  16-7-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per quanto concerne il personale statale non insegnante delle università, va inteso ed applicato come segue:
a) il divieto stabilito nel primo comma si estende anche alle quote dei proventi di cui all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e di cui all'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e comunque a qualsiasi compenso a carico dei bilanci delle università e degli istituti universitari o di fondi di cui le università e gli istituti medesimi abbiano la disponibilità;
b) il versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui al terzo comma va riferito a tutte le somme corrisposte dalle università a titolo di trattamento accessorio ivi comprese le quote relative alle prestazioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, al personale non insegnante universitario statale.