LEGGE 20 maggio 1975, n. 164

Provvedimenti per la garanzia del salario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2016)
Testo in vigore dal: 8-10-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
           Finanziamento della Cassa integrazione guadagni 
 
  La Cassa integrazione guadagni e' alimentata dai seguenti proventi: 
    1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N.  148,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2016, N. 185)); 
    2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N.  148,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2016, N. 185)); 
    3) contributo a carico  dello  Stato  previsto  dall'articolo  13
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8
agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua  di  20
miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975. 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs.  24
settembre 2016, n. 185, non prevede piu' (con  l'art.  46,  comma  1,
lettera f)) l'abrogazione dell'intero articolo 12.