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LEGGE 20 maggio 1975, n. 164

Provvedimenti per la garanzia del salario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2016)
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Testo in vigore dal:  22-6-1975 al: 20-5-1988
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Interventi di integrazione salariale


Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:
1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attività produttiva:
a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;
b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;
2) integrazione salariale straordinaria:
a) per crisi economiche settoriali o locali;
b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.