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LEGGE 20 maggio 1975, n. 164

Provvedimenti per la garanzia del salario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2016)
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Testo in vigore dal: 22-6-1975
al: 20-5-1988
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                Interventi di integrazione salariale 
 
  Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal
lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e'  dovuta
l'integrazione salariale nei seguenti casi: 
    1)  integrazione  salariale  ordinaria  per   contrazione   -   o
sospensione dell'attivita' produttiva: 
      a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori  e  non
imputabili all'imprenditore o agli operai; 
      b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato; 
    2) integrazione salariale straordinaria: 
      a) per crisi economiche settoriali o locali; 
      b)  per  ristrutturazioni,   riorganizzazioni   o   conversioni
aziendali.