LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal: 6-11-1968
                              Art. 13.

  I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti articoli 4 e
12  sono  stabiliti  in lire 2 miliardi per l'anno 1968 ed in lire 20
miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973.
  Con  decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto   con   il   Ministro   per  il  tesoro  sara'  determinato,
annualmente, l'ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle
due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente.