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LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  6-11-1968

Art. 13


I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti articoli 4 e 12 sono stabiliti in lire 2 miliardi per l'anno 1968 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sarà determinato, annualmente, l'ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente.