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LEGGE 20 maggio 1975, n. 164

Provvedimenti per la garanzia del salario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2016)
Testo in vigore dal:  8-10-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Finanziamento della Cassa integrazione guadagni


La Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi:
1)
((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2016, N. 185))
;
2)
((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2016, N. 185))
;
3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, non prevede più (con l'art. 46, comma 1, lettera f)) l'abrogazione dell'intero articolo 12.