LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis. 
((  (Disposizioni  particolari  per  gli  strumenti  da  segnalazione
acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti  di  autodifesa).
                                 )) 
 
  ((1.   Il   Banco   nazionale   di   prova   verifica,   a    spese
dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli
di cui all'articolo 2, quinto comma, della  presente  legge,  nonche'
gli  strumenti  di  autodifesa,  qualora  provvisti  di   camera   di
cartuccia,   disciplinati   dal   regolamento   emanato   ai    sensi
dell'articolo 3, comma  32,  della  legge  15  luglio  2009,  n.  94,
prodotti o importati a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, siano conformi alle specifiche  tecniche
di cui all'allegato annesso alla  direttiva  di  esecuzione  (UE)  n.
2019/69. Il Banco nazionale  di  prova  fornisce  i  risultati  delle
predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri
che ne facciano richiesta.)) ((82)) 
  ((2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di  cui  al
comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste  dal  medesimo
comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
1.500 euro a 15.000 euro.)) 
  ((3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi  sia  previsto  quale
elemento costitutivo o circostanza aggravante  del  reato,  il  reato
stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti  di  strumenti
da segnalazione acustica  che  non  siano  conformi  alle  specifiche
tecniche di cui all'allegato annesso  alla  direttiva  di  esecuzione
(UE) n. 2019/69)). 
 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che "Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1,  della  legge
18 aprile 1975, n. 110, introdotto  dal  comma  1,  lettera  c),  del
presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data".