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LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
       Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra 
 
  Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza  e
delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia  sono
armi da guerra le armi di ogni  specie  che,  per  la  loro  spiccata
potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate  al  moderno
armamento delle truppe nazionali  o  estere  per  l'impiego  bellico,
nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di  esse,  gli  aggressivi
chimici biologici,  radioattivi,  i  congegni  bellici  micidiali  di
qualunque  natura,  le  bottiglie  o  gli   involucri   esplosivi   o
incendiari. 
  Fatto salvo quanto stabilito nel  secondo  comma  dell'articolo  2,
sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le  armi  da
guerra, possono utilizzare lo stesso  munizionamento  delle  armi  da
guerra  o  sono   predisposte   al   funzionamento   automatico   per
l'esecuzione  del  tiro  a  raffica  o   presentano   caratteristiche
balistiche o di impiego comuni con le armi da  guerra.  Agli  effetti
della legge penale sono, altresi', considerate armi  tipo  guerra  le
armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma  1,  lettera
c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. 
  Sono munizioni da guerra  le  cartucce  e  i  relativi  bossoli,  i
proiettili o parti di essi destinati al  caricamento  delle  armi  da
guerra. ((Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate  o
ai Corpi armati dello Stato devono recare il  marchio  NATO  o  altra
marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione)). 
                                                                 (17) 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159  ha  disposto  (con  l'art.  72,
comma 1) che "Le pene stabilite  per  i  reati  concernenti  le  armi
alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo  1  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite  per
i reati concernenti le armi e le munizioni  di  cui  all'articolo  2,
commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura
in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i  fatti
sono commessi da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad
una misura di prevenzione personale durante il  periodo  previsto  di
applicazione e sino a tre anni dal  momento  in  cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione".