LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 5-11-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                      Limiti alle registrazioni 
             Divieto di strumenti trasformabili in armi 
 
  Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo  55  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18  giugno  1931,  n.  773  e
successive modificazioni, non si applicano  alla  vendita  al  minuto
delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli  o  inneschi
nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa. 
  L'articolo 4-bis del  decreto-legge  22  novembre  1956,  n.  1274,
convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato. 
  Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6  maggio
1940, n. 635, e quelle della presente legge  non  si  applicano  agli
strumenti di cui al presente articolo. 
  I strumenti riproducenti armi non  possono  essere  fabbricati  con
l'impiego  di  tecniche  e  di  materiali  che   ne   consentano   la
trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o  che  consentano
l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti  idonei
all'offesa della persona.  I  predetti  strumenti  se  realizzati  in
metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di
camerare cartucce ed  avere  la  canna  occlusa  da  un  tappo  rosso
inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un
rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la
canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso  inamovibile
all'estremita' della canna. 
  Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai  maggiori  di
16 anni, possono sparare pallini in plastica,  di  colore  vivo,  per
mezzo di aria o gas compresso, purche' l'energia del singolo pallino,
misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1  joule.  La
canna  dell'arma  deve  essere  colorata  di  rosso  per  almeno  tre
centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura  deve
interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. 
  Gli strumenti di cui al presente comma  sono  sottoposti,  a  spese
dell'interessato, a  verifica  di  conformita'  accertata  dal  Banco
nazionale di prova ((...)). 
  Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei strumenti riproducenti
armi destinati alla esportazione. 
  Chiunque produce o pone  in  commercio  gli  strumenti  di  cui  al
presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni  del  quarto
comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa
da 1.500 euro a 15.000 euro. 
  Quando  l'uso  o  il  porto  d'armi  e'  previsto  quale   elemento
costitutivo o circostanza  aggravante  del  reato,  il  reato  stesso
sussiste o e' aggravato anche qualora  si  tratti  di  arma  per  uso
scenico o di strumenti riproducenti armi la cui canna non sia occlusa
a norma del quarto comma.