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LEGGE 22 dicembre 1956, n. 1452

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.

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Testo in vigore dal:  6-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti, con le seguenti modificazioni:
All'ultimo capoverso dell'art. 1, dopo le parole "L'acquirente" sono inserite le parole "o cessionario".
L'art. 2 è soppresso.
All'ultimo capoverso dell'art. 3, dopo le parole "L'acquirente" sono inserite le parole "o cessionario".
Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 4-bis:
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative; non si applicano altresì alle munizioni relative alle armi da caccia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1956

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MORO ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO