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LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2024)
Testo in vigore dal:  1-11-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Porto di armi od oggetti atti ad offendere


Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. (16) (25)
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.(16)
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. (16) (25)
La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
((In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti))
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che al presente articolo:
"3) al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro";
4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) al secondo periodo le parole: "con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro";
4.2) al terzo periodo, le parole; "La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro";
5) al quinto comma le parole: "è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro"".
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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che al terzo comma, primo periodo, del presente articolo "le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che al quinto comma, del presente articolo "le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»".