LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895

Disposizioni per il controllo delle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2010)
Testo in vigore dal: 1-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al  pubblico
le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli  aggressivi
chimici e i congegni indicati  nell'articolo  1,  e'  punito  con  la
reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire  2
milioni.((9)) 
  Salvo che  il  porto  d'arma  costituisca  elemento  costitutivo  o
circostanza aggravante specifica  per  il  reato  commesso,  la  pena
prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta': 
    a) quando il fatto e' commesso da persone  travisate  o  da  piu'
persone riunite; 
    b) quando il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 61,
numero 11-ter), del codice penale; 
    c) quando il fatto  e'  commesso  nelle  immediate  vicinanze  di
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al  pubblico,
stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e  luoghi  destinati  alla
sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa
ed  in  occasione  di  agitazioni  e  manifestazioni  studentesche  o
sindacali [...] delitto di cui all'articolo 4 della legge  2  ottobre
1967, n. 895". 
  - (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i  reati
commessi fino al 27 giugno 1968". 
  - (con l'art. 5, comma 1) che "E' concesso indulto, per i reati  di
cui all'articolo 1 commessi fino al 27 giugno  1968,  in  misura  non
superiore a due anni per le  pene  detentive,  e  per  l'intera  pena
pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia". 
----------- 
AGGIORNEMNTO (2) 
  Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha disposto: 
  -(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che " E' concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi,  anche,  con  finalita'  politiche,  a
causa e in occasione  di  agitazioni  o  manifestazioni  sindacali  o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti  a  problemi
del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e
infine in occasione  ed  a  causa  di  manifestazioni  ed  agitazioni
determinate da eventi di  calamita'  naturali  [...]  reati  previsti
dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n.  895,  limitatamente  alle
ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni". 
  - (con l'art. 1, comma 2, lettera  a))  che  "E'  inoltre  concessa
amnistia [...] per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e)  ed
f) del precedente comma, determinati da motivi  politici  inerenti  a
questioni  di  minoranze  etniche,  salvo   che   dal   fatto   siano
direttamente  derivate  lesioni  personali  ai  sensi  del  capoverso
dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi  degli  articoli
586 e 588 del codice penale". 
  - (con l'art. 11,  comma  1)  che  "L'amnistia  e  l'indulto  hanno
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14  luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del  21.07.1971)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'aart. 1. del  D.P.R.  22  maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in
cui  escludono  la  rinunzia,  con   le   conseguenze   indicate   in
motivazione, all'applicazione dell'amnistia". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4,  comma
1, lettera d)) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: "  e  con
la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti:  "e
con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"".